Ai fini della predisposizione della dichiarazione “precompilata”, entro il prossimo 31 gennaio, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, cliniche private, ecc.) sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nell’anno 2016.
Tali soggetti, analogamente allo scorso anno, possono provvedere direttamente all’invio dei dati oppure“delegare” l’associazione di categoria o un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale. Si segnala che, in relazione alle numerose situazioni di incertezza che si potrebbero riscontrare nella pratica, sul sito internet del sistema TS sono disponibili le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sull’invio dei dati.
Soggetti interessati all’invio dei dati
Alla luce dei diversi interventi di MEF ed Agenzia delle Entrate succedutisi nel corso del 2016, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie i seguenti soggetti:
Sono esclusi dall’adempimento, pur attribuendo spese detraibili ai fini Irpef, i fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti in quanto non ricompresi in una delle categorie professionali elencate.
Dati da inviare
L’adempimento riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale, rilasciate a persone fisiche.
Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.
Modalità di invio dei dati
Analogamente allo scorso anno, la trasmissione dei dati al Sistema TS può essere effettuata direttamente dall’interessato (a tal fine è sufficiente essere in possesso delle “credenziali” di accesso al sito internet di STS) ovvero mediante un soggetto delegato (associazione di categoria/intermediario abilitato). In quest’ultimo caso, per conferire la “delega” il soggetto obbligato deve collegarsi all’area riservata del Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con la funzione di “Gestione deleghe” indicare il soggetto terzo che intende delegare. Verificata l’idoneità del “delegato”, il Sistema TS invia all’indirizzo pec di questi un “link” per il perfezionamento del processo di delega. Il soggetto terzo in qualità di delegato garantisce il rispetto degli standard previsti e riceve dal Sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
Si fa presente, poi, che per i “nuovi” soggetti tenuti all’adempimento a partire dal 2016 (ottici, veterinari, strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, ecc.) il Sistema TS ha reso disponibile sul proprio sito internet il link “Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”.
In materia di invio dei dati, si ritiene doveroso segnalare quanto indicato da alcune delle numerose FAQ presenti sul sito internet del Sistema TS:
Opposizione alla trasmissione dei dati
Ciascun soggetto che sostiene la spesa può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all’anno precedente. In particolare, l’opposizione può essere manifestata mediate le seguenti modalità:
Inoltre quest’ultima modalità di opposizione, per i nuovi soggetti obbligati (strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici radiologia medica, ottici e veterinari) è applicabile solo a decorrere dal 27.9.2016;
Aspetti sanzionatori
Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati si è esposti alla sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01/04/2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuatoentro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Articolo ripreso integralmente da http://www.ecnews.it/spese-sanitarie-2016-invio-dei-dati-al-sistema-ts-entro-31-1/